Maćkowski, Andrzej2022-08-012022-08-012008Colloquia Theologica Ottoniana, 2008, nr 2, s. 117-137.1731-0555http://theo-logos.pl/xmlui/handle/123456789/215L’articolo „Privilegio Paolino nella legislazione vigente della Chiesa cattolica” è articolato in due parti. Nella sua prima parte l’autore presenta la genesi del privilegio Paolino. Già all’inizio si spiega che esso non deriva direttamente da san Paolo Apostolo, ma gli si attribuisce questo nome perché la raccomandazione che aveva dato san Paolo nella Prima Lettera ai Corinzi (1Cor 7,12-16) circa il matrimonio dei non battezzati dopo l’interpretazione di Ambrosiastro e di Graziano, nonché dopo la sua collocazione nei Decretali di Gregorio IX divenne base sulla quale la Chiesa, in determinate circostanze, permette lo scioglimento del vincolo matrimoniale. La seconda parte, invece, è dedicata alla presentazione della normativa vigente del Codice di Diritto Canonico che regola il privilegio Paolino ed alla spiegazione delle parti che possano destare le difficoltà di interpretazione. Inanzitutto bisogna sottolineare che l’istituzione di privilegio Paolino si dimostra nel contesto dell’insegnamento della Chiesa circa l’indissolubilità del matrimonio come mitigazione della norma fondamentale del diritto matrimoniale canonico espressa nel can. 1141 del CIC, e cioè, che: „Il matrimonio rato e consumato non può essere sciolto da nessuna potestà umana e per nessuna causa, eccetto la morte” Lo si applica solamente nel caso in cui si tratta del salus animarum che è sempre il bene supremo nella Chiesa.plAttribution-ShareAlike 3.0 Polandhttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/Paweł apostołprawo kanonicznedesakralizacjadechrystianizacjaewangelizacjaAugustyn z HipponyAmbroży z MediolanupapieżeTomasz z Akwinumałżeństwowiaracanon lawfaithpopesevangelizationmarriagesakramentsacramentprawolawThomas AquinasPrzywilej Pawłowy w obowiązującym ustawodawstwie Kościoła katolickiegoPrivilegio Paolino nella legislazione vigente della Chiesa cattolicaArticle